Articolo 11 Legge n. 77 del 2009 - Interventi su edifici e opere pubbliche
In questa pagina pubblichiamo le domande e le risposte relative agli interventi su edifici ed opere pubbliche di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) delle ordinanze in attuazione dell’art. 11 Legge n. 77/2009.
- B1 - Appalto
- B2 - Contributo
- B3 - Intervento
- B4 - Oggetto
- B5 - Programma
- B6 - Tempistiche
B1.1 - È possibile effettuare un unico appalto per più interventi distinti?
È possibile procedere ad un unico appalto per più interventi distinti, anche qualora ammessi a finanziamento separatamente. Le Regioni, che devono inviare al Dipartimento della protezione civile resoconti annuali delle attività, devono produrre rendicontazioni separate per ciascun intervento secondo i modelli predisposti e pubblicati nei Decreti di ripartizione dei fondi di ogni annualità.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. […]
Articolo 14, comma 7
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 2, comma 1, lettera b
Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. […]
B1.2 - È possibile utilizzare le somme derivate dal ribasso d’asta per interventi sullo stesso edificio?
È possibile l’utilizzo delle somme rinvenienti da ribasso d’asta per interventi sullo stesso edificio, qualora le variazioni contrattuali, a fronte della complessiva normativa di riferimento, possano essere considerate legittime e rispondenti ai requisiti e alle finalità del programma di riduzione del rischio sismico, previa valutazione, in tal senso, della competente Regione.
Pertanto, nel caso di variazione contrattuale con utilizzo delle risorse inizialmente destinate ad imprevisti e/o rinvenienti da ribasso d’asta, la Regione competente deve acquisire da parte del RUP una idonea dichiarazione sia sulla legittimità della variazione contrattuale ai sensi della normativa di riferimento, ed in particolare del Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, sia sulla rispondenza delle nuove opere alle finalità del programma di riduzione del rischio simico.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. […]
Articolo 14, comma 7
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 2, comma 1, lettera b
Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. […]
B2.1 - Come si calcola e cosa comprende il contributo?
Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, secondo i criteri riportati nell’articolo 10 delle ordinanze dalla 3907/2010 alla 532/2018 e nell’articolo 17 dell’ordinanza 780/2021.
Il costo convenzionale di intervento è determinato come segue:
- rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Con l’O.C.D.P.C. 780/2021 il costo convenzionale d’intervento è stato rideterminato come segue:
- rafforzamento locale: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi
- demolizione e ricostruzione: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Tale costo è determinato nella misura massima ed è comprensivo dei costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali; tale costo, inoltre comprende i costi di esecuzione dei lavori, spese tecniche e oneri di legge ad essi connessi.
Il costo convenzionale di intervento non è estendibile ad ulteriori costi non “strettamente connessi” all’esecuzione delle opere strutturali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il costo convenzionale non può comprendere i costi di delocalizzazione temporanea di un edificio utili alla realizzazione degli interventi stessi.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 8
Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:
- rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Articolo 10, comma 2
Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8;
[(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8.
Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 15, comma 1
Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
- rafforzamento locale: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Articolo 17, comma 2
Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8;
[(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8.
Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
B2.2 - Come si calcola il contributo nel caso di demolizione e ricostruzione con volume ricostruito inferiore?
Il contributo concesso è pari ad una aliquota del costo convenzionale di intervento, determinato a partire dal volume dell’edificio soggetto ad intervento, come meglio dettagliato nella faq B2.1. Nel caso di demolizione e ricostruzione, le ordinanze specificano che deve essere restituito un edificio caratterizzato dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, tranne nel caso in cui le norme urbanistiche ammettano interventi di “sostituzione edilizia”. Pertanto, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione con volume inferiore sia ammissibile, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il volume minore tra volume esistente e quello ricostruito (in analogia con quanto previsto dall’OPCM 3728/2008 che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per Interventi Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
L’O.C.D.P.C. 780/2021, oltre a quanto già disciplinato dalle precedenti ordinanze, specifica che:
- qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente
- qualora il volume ricostruito sia non inferiore all’80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato l’intero volume esistente;
- qualora il volume ricostruito sia inferiore all’80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3728/2008
Articolo 1, comma 6
Nel caso di interventi che comportino la demolizione dell'edificio esistente, il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo.
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 8, comma 1
Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:
- rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 9, comma 5
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 16, comma 6
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all’art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all’80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato l’intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all’80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.
B3.1 - È possibile delocalizzare edifici oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione?
Le ordinanze che disciplinano i fondi delle prime due annualità (O.P.C.M. 3907/2010 e 4007/2012) non prevedono tra gli interventi ammissibili a finanziamento la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione; tale possibilità è stata introdotta a partire dalla terza annualità, regolata dall’O.C.D.P.C. 52/2013, nei casi in cui, senza variazione di spesa, si garantisca un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario.
Come specificato nel testo delle ordinanze (dalla terza annualità in poi), la ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura (ai sensi dell'art. 1472 c.c.) o il contratto di disponibilità (art. 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni), nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente.
La possibilità di acquistare un altro immobile prevede alcuni criteri istruttori e procedimentali di ammissibilità della compravendita in luogo dell’appalto: tra questi si segnala che deve risultare la mancanza di immobili di proprietà pubblica con identiche caratteristiche, struttura e funzionalità.
La possibilità, invece, di non demolire l’edificio originario non è ammessa, a meno che non si tratti di edifici vincolati; in tal caso (ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.) è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e O.P.C.M. 4007/2012
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
O.C.D.P.C. 52/2013
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove esistente.
La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
O.C.D.P.C. 171/2014 e seguenti
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.
Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.
È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
B3.2 - È possibile modificare il tipo di intervento assegnato ad un edificio?
La modifica dell’intervento, una volta che la Regione abbia deliberato il programma degli interventi, non è direttamente disciplinata nelle Ordinanze. Qualora il cambio della tipologia di intervento, che comunque persegua le finalità delle ordinanze e aumenti la sicurezza della costruzione nel suo complesso, è ammissibile previo parere favorevole della Regione competente, fermo restando che un’eventuale maggiore spesa rispetto al contributo assegnato rimane a carico dell’Ente Beneficiario, fatta salva un’eventuale rimodulazione del programma degli interventi da parte della Regione stessa.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 1, lettera b)
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.[…]
B3.3 - Quali parametri edilizi è necessario rispettare in caso di interventi di demolizione e ricostruzione?
Le ordinanze specificano che gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e opere di proprietà pubblica devono restituire edifici conformi alla norme tecniche e urbanistiche vigenti. Di conseguenza, i parametri da rispettare sono quelli individuati dalle medesime norme. Nel caso di demolizione e ricostruzione con volume ricostruito inferiore si veda la faq B2.2.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 9, comma 5
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 16, comma 6
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all’art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all’80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato l’intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all’80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.
B3.4 - Quali sono gli interventi ammissibili a finanziamento nel caso di “rafforzamento locale”?
Le ordinanze che disciplinano i fondi delle diverse annualità prevedono l’ammissibilità a finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale oltre che di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici e opere pubbliche.
Gli interventi di rafforzamento locale, in particolare, si pongono come obiettivo di incrementare la capacità sismica degli elementi strutturali, riducendo o eliminando i comportamenti dei singoli elementi strutturali fragili o causa di innesco di meccanismi locali. Le ordinanze specificano che sono ammissibili anche interventi volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
Poiché la finalità primaria del rafforzamento locale, sopra richiamata, è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi e/o delle parti strutturali, lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, non accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali, non risultano finanziabili.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 9, commi 1 e 2
Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
- volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).
B4.1 - Quali sono gli edifici e le opere infrastrutturali esclusi dal finanziamento?
Posto che sono ammessi a finanziamento solamente edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti (di cui all’articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle Delibere regionali in materia) di proprietà pubblica, i principali casi di esclusione sono relativi a edifici:
- situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” o anche il valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag, tenuto conto dell’amplificazione sismica nel sito dell’opera dimostrata attraverso studi di risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, sia inferiore a 0,125g;
- oggetto di interventi già eseguiti o in corso, come specificato nella faq B6.2 (Inizio lavori);
- ricadenti in aree a rischio idrogeologico (zona R4);
- ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
Inoltre, sono esclusi dai contributi relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012 (O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012, O.C.D.P.C. 52/2013) gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. Le successive ordinanze (O.C.D.P.C. 171/2014 e seguenti) ammettono a contributo gli edifici scolastici, fino ad un massimo del 40% della quota stanziata, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza ospitano funzioni strategiche.
L’O.C.D.P.C. 780/2021, che disciplina i fondi delle annualità dal 2019 al 2021, a differenza delle precedenti ordinanze ha escluso dal finanziamento anche gli edifici rilevanti, come sopra definiti.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 2
I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S?ag non inferiore a 0,125g.
O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012 e O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016
Articolo 2, comma 3
I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
O.C.D.P.C. 52/2013 e 171/2014
Articolo 2, comma 3
I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 11, comma 1
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 17, commi 4 e 5
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le risorse destinate alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all’articolo 2, comma 1, lettera b).
Le risorse destinate alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:
- che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
B5.1 - È possibile modificare il programma degli interventi?
La predisposizione dei programmi per la realizzazione degli interventi su edifici pubblici è in capo alle Regioni, sentiti i Comuni interessati. Le Regioni possono modificare i programmi redatti anche in relazione ad eventuali rinunce da parte di Enti attuatori o ridimensionamenti degli interventi stessi, nel rispetto dei criteri previsti dalle ordinanze che disciplinano i contributi, comunicandone tempestivamente le variazioni al Dipartimento della protezione civile.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 3, comma 3
Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 13, comma 1
Le Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali, definiscono il quadro dei fabbisogni anche pluriennale e predispongono i programmi di attività per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. Allo scopo di definire i suddetti programmi regionali, i Comuni e/o gli Enti locali interessati trasmettono alle Regioni una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito. Le Regioni, nel redigere i programmi, verificano l’ammissibilità a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all’articolo 17, comma 4 e 5.
B5.2 - Non esistendo più il livello della “progettazione definitiva” nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36), a quale livello ci si riferisce per la formazione delle graduatorie e per la definizione di “risorse non utilizzate” con riferimento alle azioni di prevenzione strutturale (lettera b) delle O.C.D.P.C. 780/2021 e 978/2023?
L’articolo 23, recante “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, del decreto legislativo n. 50/2016 riportava tre livelli di progettazione, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
L’articolo 41 recante “Livelli e contenuti della progettazione” del decreto legislativo n. 36/2023 riporta, invece, due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
Per i procedimenti in corso si richiama quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 225 del decreto legislativo 36/2003 sotto riportato.
Per i nuovi procedimenti, non esistendo più la tipologia di “progetto definitivo” richiamata dall’O.C.D.P.C. 780/2021 (articolo 17, comma 1, all’articolo 19, comma 6 e all’allegato 3) e dall’O.C.D.P.C. 978/2023 (articolo 17, comma 1, all’articolo 19, comma 5 e all’allegato 3), al fine di definire e individuare le “risorse non utilizzate” è possibile riferirsi al “progetto di fattibilità tecnico-economica” di cui all’articolo 41, recante “Livelli e contenuti della progettazione”, del decreto legislativo n.36/2023.
Resta fermo quanto indicato relativamente alla presenza della verifica tecnica, nella formazione delle graduatorie per gli interventi di prevenzione strutturale, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 delle O.C.D.P.C. 780/2021 e 978/2023.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 36/2023
Articolo 225, comma 9
A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.
O.C.D.P.C. 780/2021 e seguenti
Articolo 17, comma 1
La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all’articolo 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell’intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all’articolo 2, comma 1, lettera b). […]
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 19, comma 6
Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.
O.C.D.P.C. 978/2023
Articolo 19, comma 5
Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.
B6.1 - La Regione può concedere una proroga delle tempistiche di realizzazione degli interventi?
La predisposizione dei programmi per la realizzazione degli interventi su edifici e opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, è in capo alle Regioni, sentiti i Comuni interessati. Le Regioni individuano anche le modalità e i tempi di attuazione del programma, nel rispetto di quelli previsti dalle ordinanze che disciplinano i contributi.
La facoltà di accordare proroghe alle tempistiche individuate nei programmi è in capo alle Regioni stesse, e non al Dipartimento della protezione civile. Le Regioni devono comunque comunicare l’aggiornamento dei programmi nelle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 15 c.1 delle ordinanze (articolo 18, comma 1 dell’O.C.D.P.C. 780/2021).
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 3, comma 3
Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 13, comma 1
Le Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali, definiscono il quadro dei fabbisogni anche pluriennale e predispongono i programmi di attività per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. Allo scopo di definire i suddetti programmi regionali, i Comuni e/o gli Enti locali interessati trasmettono alle Regioni una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito. Le Regioni, nel redigere i programmi, verificano l’ammissibilità a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all’articolo 17, comma 4 e 5.
B6.2 - È possibile ammettere a finanziamento interventi conclusi o in corso di realizzazione?
Le ordinanze che disciplinano i fondi delle annualità 2010, 2011, 2014, 2015 e 2019-2020-2021 (O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012, O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016 e 780/2021) specificano che non sono ammessi a finanziamento edifici e opere oggetto di interventi già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della stessa ordinanza. Solamente per due annualità, 2012 e 2013, invece, sono stati ammessi a finanziamento anche edifici e opere oggetto di interventi già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell’ordinanza 3907/2010.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012 e O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016
Articolo 2, comma 3
I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
O.C.D.P.C. 52/2013 e 171/2014
Articolo 2, comma 3
I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 17, comma 5
Le risorse destinate alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:
- che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.