Articolo 11 Legge n. 77 del 2009 - Interventi su edifici privati

In questa pagina pubblichiamo le domande e le risposte relative agli interventi su edifici privati di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c) delle Ordinanze in attuazione dell’art. 11 Legge n. 77 del 2009:

  • C1 - Contributo
  • C2 - Graduatoria
  • C3 - Indice di rischio
  • C4 - Numero di piani
  • C5 - Occupanti
  • C6 - Oggetto
  • C7 - Intervento
  • C8 - Richiedente
  • C9 - Superficie
  • C10 - Tempistiche

C1.1 - Quali spese può coprire il contributo?

 Il contributo concesso è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali e comprende, seppur non specificato in quanto sottinteso nelle ordinanze, i costi di esecuzione dei lavori sulle parti strutturali, spese tecniche e oneri di legge ad essi connessi. Utilizzi diversi non sono consentiti.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 12, comma 1

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

 

C1.2 - È possibile cumulare i finanziamenti per edifici di proprietà privata con altre risorse pubbliche per l’esecuzione degli interventi di cui alle ordinanze in oggetto?

Le ordinanze prevedono la non cumulabilità dei contributi a carico di risorse pubbliche per interventi strutturali aventi le medesime finalità. Tale disposizione è volta all’incentivazione del più ampio numero possibile di interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico effettuati con risorse pubbliche. In merito alla detraibilità delle spese eventualmente eccedenti il contributo pubblico ricevuto, si rinvia alle Faq e ai chiarimenti che potrà fornire l’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi 

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 3

I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

C2.1 - È possibile, da parte della Regione, utilizzare la medesima graduatoria delle richieste per più annualità?

 La graduatoria è gestita direttamente dalla Regione, che ha piena facoltà di effettuare scorrimenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La Regione può utilizzare una graduatoria anche per successive annualità, integrata con le ulteriori richieste di finanziamento presentate da privati cittadini a seguito di nuovi bandi, salvo che non siano stati modificati i criteri di ammissibilità o priorità del contributo.

Riferimenti normativi

O.C.D.P.C. 171/2014 e seguenti

Articolo 14, comma 11

Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le eventuali richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

C3.1 - Per gli interventi di miglioramento sismico, quale livello di sicurezza bisogna raggiungere?

 Le ordinanze prevedono che, per gli edifici privati, a seguito di interventi di miglioramento sismico, il progettista dimostri che è stata raggiunta una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico.

Ad esempio se il rapporto capacità/domanda allo stato di fatto è pari al 30%, lo stesso rapporto post operam dovrà almeno essere pari al 60%. Se invece tale rapporto è allo stato di fatto pari al 50%, post operam dovrà almeno raggiungere il 70%. Per lo stesso motivo non sono finanziabili interventi su edifici che abbiano un rapporto capacità/domanda allo stato di fatto superiore al 100%.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 9, comma 4

Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Articolo 13, comma 2

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

C4.1 - L’ammissibilità a contributo degli interventi di “rafforzamento locale” è subordinata al numero dei piani fuori terra. Come va calcolato questo numero?

L’ordinanza prevede l’esclusione degli edifici che superano 3 piani fuori terra, nel caso di edifici in muratura, e 4 piani fuori terra, nel caso di calcestruzzo armato, acciaio o struttura mista.

In presenza di piani seminterrati, la determinazione del numero di piani, viene effettuata dal progettista sulla base della stima dell’azione di contenimento che il terreno circostante esercita sulla struttura del piano seminterrato e, quindi, sul coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell’edificio soggetto all’azione del terremoto.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 9, comma 3

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

Articolo 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Allegato 5

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide sono ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

C5.1 - Ai fini del calcolo del punteggio e del relativo contributo, si chiede di indicare il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio per il quale si richiede il finanziamento. Come determinare gli “occupanti”?

Gli “occupanti” dell’edificio devono essere conteggiati a partire dagli occupanti delle singole unità immobiliari.

Nel caso delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, si deve far riferimento al criterio della residenza o domicilio. Nel caso delle unità immobiliari destinate allo stabile svolgimento di arte o professione o attività produttiva, gli occupanti vanno individuati in relazione ai contratti di lavoro in essere nell'esercizio finanziario di riferimento.

Il domicilio deve essere necessariamente documentato, da contratti e/o bollette relativi alle utenze (energia elettrica, acqua o gas ecc.) dell’edificio a cui è riferita la richiesta di finanziamento, nonché attraverso la presentazione di ogni altra documentazione comprovante tale condizione che i Comuni sono tenuti a verificare.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 14, comma 7

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380.

Allegato 3

[…] Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto […].

 

C5.2 - Come determinare gli “occupanti” a seguito di pregressa ordinanza sindacale di sgombero?

Il numero di “occupanti” va calcolato come specificato nella faq C5.1 (Numero occupanti) con riferimento alle condizioni presenti alla data dell’ordinanza sindacale di sgombero.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 4007/2012 e seguenti
Articolo 14, comma 4

Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

Allegato 3

[…] nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio è incrementato del 30%. […]

C6.1 - Quali sono le destinazioni d’uso degli edifici ammessi a finanziamento?

Sono ammessi a finanziamento solamente edifici di proprietà privata, destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. È necessario verificare che l’edificio sia adibito cumulativamente a tali destinazioni per almeno due terzi dei millesimi.

Per gli edifici a carattere turistico (come ad esempio gli alberghi), rientranti tra quelli adibiti ad attività produttiva, gli occupanti sono determinati dai contratti di lavoro in essere nell’esercizio finanziario di riferimento. Sono esclusi, invece, gli edifici che ospitano altre destinazioni d’uso, come ad esempio edifici di culto o sedi di volontariato o di associazioni culturali.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 4

I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

 

C6.2 - Quali sono gli edifici esclusi dal finanziamento?

 Fermi restando i requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui alla faq C6.1 (Destinazioni d’uso degli edifici ammessi a finanziamento), sono inoltre esclusi gli edifici per i quali vale almeno una delle seguenti condizioni:

  • situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia inferiore a 0,125g (v. allegato 2, comma 2 alle ordinanze);
  • ricadenti in aree a rischio idrogeologico (zona R4);
  • ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
  • realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata, successivamente alla loro realizzazione o al loro adeguamento, variata in senso sfavorevole (ad esempio passando da zona 3 a zona 2);
  • ricadenti nelle fattispecie trattate dall’articolo 51 del D.P.R. 380/2001.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 2

I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” di cui all’allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell’allegato 7 sono riportati i valori di “ag” ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. […].

Articolo 2, comma 4

I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Articolo 11, comma 1

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Articolo 13, comma 1

Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

 

C6.3 - Cosa si intende per unità strutturale minima di intervento?

 L’unità strutturale minima di intervento a cui deve riferirsi la richiesta di finanziamento è rappresentata da un singolo edificio inteso come unità omogenea dal punto di vista strutturale. La definizione è di semplice applicazione quando l’edificio è fisicamente separato da altri edifici. Nei casi in cui l’edificio sia parte di un aggregato strutturale, definito come insieme non necessariamente omogeneo di edifici (unità strutturali) posti in sostanziale contiguità e, spesso, continuità, occorrerà individuare una unità strutturale minima di intervento con comportamento strutturale unitario e relativamente indipendente da unità strutturali adiacenti, cui riferire la richiesta di finanziamento. Fermo restando quanto specificato nell’allegato 6, comma 2, dovrà essere il tecnico progettista a definire l’unità strutturale minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale. Ovviamente, le diverse porzioni di aggregato possono far parte di una sola unità strutturale.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 4

I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Allegato 3, comma 3

Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

Allegato 6, comma 2

Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato. Se così non è il progettista definisce l’unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l’aggregato nel suo complesso. […]

C7.1 - Quali sono gli interventi ammissibili a finanziamento nel caso di “rafforzamento locale”?

Le ordinanze che disciplinano i fondi delle diverse annualità prevedono l’ammissibilità a finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale oltre che di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Gli interventi di rafforzamento locale, in particolare, si pongono come obiettivo di incrementare la capacità sismica degli elementi strutturali, riducendo o eliminando i comportamenti dei singoli elementi strutturali fragili o causa di innesco di meccanismi locali. Le ordinanze specificano che sono ammissibili anche interventi volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Poiché la finalità primaria del rafforzamento locale, sopra richiamata, è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi e/o delle parti strutturali, lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, non accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali, non risultano finanziabili.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 13, comma 1

Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

Articolo 9, commi 1 e 2

Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

2. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

3. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

C8.1 - Chi può effettuare la richiesta di contributo?

 La richiesta di contributo può essere presentata:

  • nel caso di edificio singolo con unico proprietario, anche se con più unità immobiliari: dal proprietario dell’edificio;

Negli altri casi:

  • nel caso di condomini formalmente costituiti: dall'amministratore, in conformità al regolamento adottato dal condominio;
  • nel caso di comunioni: da un rappresentante designato all’unanimità dai proprietari con apposita scrittura privata o procura (da allegare alla richiesta). Il termine “comunione” è riferito a situazioni in cui più soggetti godono congiuntamente della proprietà o dei diritti su di uno stesso bene; pertanto, alla stregua dell’Amministratore di condominio, solo il rappresentante della comunione è autorizzato a richiedere, e quindi ricevere, i contributi erogati dalla Regione.

Qualora dovesse subentrare una variazione al richiedente il contributo per sopraggiunte cause (ad esempio decesso, donazione dell’immobile, compravendita o altro), è possibile permutare il richiedente originale con il nuovo proprietario e, dunque, trasferire il contributo concesso a quest’ultimo, solamente a condizione che tale modifica non abbia comportato variazioni ai parametri condizionanti il calcolo del punteggio.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 4

I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Allegato 6, comma 2

a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell’articolo 14.

C9.1 - Come va determinata la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi?

 La superficie lorda coperta complessiva è la somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili dell’edificio per cui è stata fatta domanda di contributo. Essa include tutte le superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari (anche terrazze coperte) e delle parti comuni dell’edificio (ad esempio, garage o soffitte) e le superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

Ai fini del contributo, la superficie da considerare, anche per interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico, è sempre quella lorda coperta complessiva dell’intero edificio, risultante alla data di emanazione dell’ordinanza che disciplina i contributi.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 12, comma 1

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Allegato 3, comma 1

Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

Allegato 4

[…] 3) la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi è di |_|_|_|_|_|_| mq

Nota 10

Per superficie lorda complessiva coperta dell’edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell’edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

Allegato 6, comma 3

La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l’incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell’edificio ricostruito.

 

C9.2 - È possibile ammettere a finanziamento un edificio la cui superficie è stata soggetta ad ampliamento dopo il 1984?

 In generale, un intervento di ampliamento di un edificio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti, oltre che delle norme urbanistiche. Tale intervento porta ad una modifica dell’edificio esistente con la realizzazione di una nuova porzione che, strutturalmente, potrà essere o separata dalla precedente, mediante giunto di separazione, o ad essa collegata. Nel primo caso si tratterà, quindi, di una costruzione strutturalmente autonoma da realizzarsi in conformità ai sensi delle norme tecniche vigenti, e che pertanto non necessita di opere di rafforzamento o miglioramento sismico. Nel secondo caso, un eventuale intervento di ampliamento rende obbligatorio, ai sensi delle norme tecniche vigenti, un contestuale adeguamento sismico dell’intera costruzione.

Ne consegue che, nel primo caso, la porzione ampliata, in quanto strutturalmente autonoma, non potrà beneficiare dei contributi, con la conseguenza che la sola superficie da considerarsi sia quella dell’edificio originario. Nel secondo caso, non potrà essere comunque riconosciuto alcun contributo. Infatti, trattandosi di un unico edificio per il quale la vigente normativa impone l’adeguamento sismico, nessun ulteriore intervento migliorativo del comportamento sismico risulta essere giustificabile e dunque ammissibile.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 11, comma 1

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Allegato 6, comma 3

La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l’incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell’edificio ricostruito.

C10.2 - La Regione può concedere una proroga del termine di ultimazione lavori?

La facoltà di accordare proroghe per gli interventi su edifici privati non è menzionata nelle ordinanze che disciplinano i fondi delle prime quattro annualità (dalla 2010 alla 2013), che si limitano a fornire indicazioni sull’entità della penale per la ditta appaltatrice in caso di superamento dei termini di conclusione dei lavori.

Con l’O.C.D.P.C. 293/2015 è stata concessa alle Regioni la possibilità di accordare proroghe non superiori a 90 giorni, previa motivata richiesta effettuata dal soggetto ammesso a contributo entro le scadenze fissate per la conclusione dei lavori. Per quanto sopra detto la facoltà di concedere proroghe sui singoli interventi è in capo alle Regioni e non al Dipartimento della protezione civile.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Allegato 6, comma 6

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all’1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

O.C.D.P.C. 293/2015 e seguenti
Articolo 14, comma 8

Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell’eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. È data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

 

C10.1 - È possibile ammettere a finanziamento interventi conclusi o in corso di realizzazione?

Le ordinanze prevedono che, qualora la richiesta di contributo sia utilmente inserita nella graduatoria regionale, occorrerà realizzare il progetto dei lavori in accordo con la tipologia (rafforzamento sismico, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione) selezionata al momento della richiesta e in accordo con la normativa tecnica vigente. I lavori potranno cominciare solo dopo che il progetto sia stato presentato ai competenti uffici ed approvato secondo le normali procedure stabile nel Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Le ordinanze che disciplinano i fondi delle annualità 2010, 2011, 2014 e 2015 (O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012, O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016) specificano che non sono ammessi a finanziamento edifici oggetto di interventi già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della stessa ordinanza. Solamente per due annualità, 2012 e 2013, invece, sono stati ammessi a finanziamento anche edifici oggetto di interventi già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell’ordinanza 3907/2010.

Riferimenti normativi

O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012 e O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016
Articolo 2, comma 3

I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

O.C.D.P.C. 52/2013 e 171/2014
Articolo 2, comma 3

I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 14, comma 8

Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. […]