Terremoto Centro Italia: contributo di autonoma sistemazione (chiarimenti ocdpc 614 del 12 novembre 2019)

In prima battuta il termine è, a pena di decadenza dal contributo, quello di 120 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, al fine di consentire ai comuni di adeguare i contributi e i propri elenchi.

Successivamente la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ovvero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 nel momento in cui sorge il diritto.

In ogni caso particolari situazioni possono essere valutate dall'amministrazione comunale, anche in considerazione dell'obbligo di ciascun beneficiario di comunicare eventuali cambiamenti anagrafici che possano incidere sul riconoscimento del contributo.

Il termine di 120 giorni è stato prorogato di 60 giorni dall'ordinanza n. 650 del 16 marzo 2020; a seguito di detta disposizione il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n.614/2019.

Si, occorre possedere comunque i benefici fissati nell'ordinanza 388/2016, a cui si aggiungono gli ulteriori requisiti fissati dall'ordinanza n. 614/2019.
In tale ottica il CAS spetta ai nuclei familiari che avevano fissato la dimora stabile, abituale e continuativa presso l'unità immobiliare danneggiata o crollata a seguito del sisma. 
Se non abitavano presso tale immobile o se l'immobile era in costruzione al momento del sisma non spetta il contributo per l'autonoma sistemazione, atteso che in conseguenza del danneggiamento dell'edificio i soggetti non hanno perduto la sistemazione alloggiativa. 

Fermo restando che spetta al comune la verifica della conformità alle disposizioni urbanistiche di tale costruzione, il CAS spetta in ragione del fatto che il soggetto ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, fatte salve eventuali cause di decadenza, previste nell’ordinanza n.614/2019.

Come chiarito in precedenza, si ribadisce che se i soggetti abitavano in virtù di rapporto di parentela e in assenza di contratto di comodato gratuito, presso un'abitazione oggetto di sgombero a causa del sisma, ai fini del riconoscimento del CAS devono dimostrare tale situazione di fatto. Spetta in ogni caso al comune la verifica della sussistenza di tali condizioni di fatto.

No, in base all’OCDPC n. 614/2019 non può essergli riconosciuto il CAS in quanto ha trasferito il domicilio presso un comune sito fuori dalla regione di provenienza.

La norma mira ad escludere dal riconoscimento del CAS coloro che ai sensi del decreto-legge 189/2016 non provvedano rapidamente all'esecuzione dei lavori di immediata riparazione, ovvero non presentino la domanda per accedere ai fondi per la ricostruzione.
Pertanto la lettera a) fa riferimento a tutti i soggetti che debbano attivarsi in quanto proprietari ovvero, titolari di diritti reali di godimento ai sensi del codice civile, che sono in base al decreto-legge legittimati a presentare la domanda o ad effettuare i lavori di immediata riparazione.

No, non perde il CAS, perché destinatari della disposizione sono i proprietari a pieno titolo, in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo familiare che abitava presso l'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici, presso tali altri abitazioni.

Ai fini del contributo per l'acquisto occorre il contratto preliminare o definitivo di compravendita stipulato da uno dei componenti il nucleo familiare, che occupava l'edificio danneggiato dall'evento sismico, ovvero un titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico, finalizzato a realizzare una unità immobiliare.

Il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile deve essere stipulato entro 12 mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 19 novembre 2019, dell'ordinanza.

No, spetta esclusivamente per le compravendite successive alla data di pubblicazione dell'ordinanza e per i successivi 12 mesi, quindi fino al 18 novembre 2020.

No, è sufficiente un contratto preliminare, ovvero aver comunque provveduto a richiedere il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

I cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma determinano il venir meno del diritto al CAS.
A titolo esemplificativo: nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento del domicilio fuori dal territorio regionale, determinano il venir meno del contributo.
Anche nell'ipotesi di separazione tra coniugi, anche di fatto, con lo spostamento di uno dei due presso altro domicilio, con la conseguente intenzione di non far rientro nell'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici o di quella ricostruita o da ricostruire in conseguenza dell'evento calamitoso, comporta la perdita del beneficio.

Si, a seguito della conclusione dell'anno scolastico non può più essere utilizzata la struttura ricettiva e si è nuovamente nei termini per la presentazione della domanda per il CAS.

La rimodulazione del CAS decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019. Il comune decorsi i 120 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed eventualmente chiede la restituzione delle somme. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione. 

La rimodulazione del CAS viene effettuta dal Comune, decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019. Infatti il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato di 60 giorni dall'ordinanza n. 650 del 16 marzo 2020.

Il comune decorso detto termine di 180 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti definiti dall'ordinanza 614 ed alla eventuale rimodulazione.

Qualora nel corso del procedimeno di verifica emerga la mancanza o la perdita dei requisiti già fissati dall'ordinanza 388/2016, il comune revoca o ridetermina il contributo a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno, chiedendo eventualmente la restituzione delle somme indebitamente percepite. 

No, perde il diritto nel caso in cui l’immobile libero sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante.
L'indicazione di non possedere un immobile libero al cui interno stabilirsi va dichiarato nella domanda (vedi articolo 1, comma 1 lettera c). 
I comuni provvedono a verificare il venir meno del possesso e chiedono la restituzione di quanto eventualmente illegittimamente percepito. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione.