Articolo 11 Legge n. 77 del 2009 - Aspetti generali finanziamenti
In questa pagina pubblichiamo domande e risposte di carattere generale relative all’attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 11 della Legge n. 77 del 2009, così suddivise:
- G1 - Azioni
- G2 - Comuni
- G3 - Risorse
- G4 - Tempistiche e comunicazioni
G1.1 - Quali sono le azioni finanziate dalle ordinanze attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 39/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009?
Come specificato all’articolo 2, comma 1, delle ordinanze relative alle prime sette annualità (O.P.C.M. 3907/2010 fino all’O.C.D.P.C. 532/2018), possono trovare copertura finanziaria:
- indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (quest’ultima introdotta con la seconda annualità, O.P.C.M. 4007/2012);
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.
L’O.C.D.P.C. 780/2021, che disciplina i fondi delle annualità dal 2019 al 2021, prevede invece, all’articolo 2, comma 1, il finanziamento esclusivamente di:
- studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di proprietà pubblica;
Le finalità di prevenzione del rischio sismico a cui tutte le ordinanze si riferiscono non contemplano l’estensione alla ricostruzione post-sisma, che si realizza con interventi di riparazione dei danni prodotti dai terremoti.
Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera d), per le annualità 2010 e 2011 sono stati finanziati ponti ed i viadotti appartenenti ad infrastrutture di trasporto urbano che servono o interferiscono le vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza (Decreto del Capo Dipartimento del 29 dicembre 2011 e Decreto del Capo Dipartimento del 16 ottobre 2012). I fondi destinati alla lettera d) delle successive annualità sono confluiti, nell’ultima annualità (2016), in quelli dedicati alla lettera b).
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e O.P.C.M. 4007/2012
Articolo 2, comma 1
La somma disponibile per l’anno 20XX è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d’importo previsti dall’articolo 16:
- indagini di microzonazione sismica;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
- altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L’individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione.
O.C.D.P.C. 52/2013
Articolo 2, comma 1
La somma disponibile per l'anno 2012 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:
- indagini di microzonazione sismica;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove esistente. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
- altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
O.C.D.P.C. 171/2014
Articolo 2, comma 1
La somma disponibile per l'anno 2013 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:
- indagini di microzonazione sismica;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
- altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
O.C.D.P.C. 293/2015, 344/2016 e 532/2018
Articolo 2, comma 1
La somma disponibile per l’anno 20XX è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d’importo previsti dall’articolo 16:
- indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all’articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l’importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, eventualmente valutato attraverso l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
- altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L’individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 2, comma 1
Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti dall'importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate, entro i limiti d’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:
- Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
- Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
G2.1 - Quali sono i Comuni ammessi ai benefici delle ordinanze?
I contributi sono destinati a edifici e opere situati in Comuni la cui accelerazione massima al suolo “ag”, definita dal modello della pericolosità di base di cui all’O.P.C.M. 3519/2006 per un periodo di ritorno di 475 anni, sia non inferiore a 0,125g. Nell’allegato 7 alle ordinanze sono indicati i Comuni che rispettano tale condizione. Ciò vale per tutte le azioni finanziate dalle ordinanze attuative (articolo 2, comma 1 e articolo 2, commi 2 e 5, O.C.D.P.C. 780/2021).
Possono, inoltre, essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico di proprietà pubblica in Comuni non ricompresi nel suddetto elenco, purché il valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag, che tiene conto attraverso il parametro S dell’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi di risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, sia non inferiore a 0,125
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti
Articolo 2, comma 2
I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” di cui all’allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell’allegato 7 sono riportati i valori di “ag” ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 2, comma 2
Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell’allegato 7 è riportato l’elenco di tali comuni comprensivo del valore di “ag”, della data di prima classificazione e dell’eventuale periodo di declassificazione sismica […].
Articolo 2, comma 5
Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per edifici o opere situati nei Comuni elencati nell’allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S·ag non inferiore a 0,125g.
G3.1 - Come viene effettuata la ripartizione delle risorse disponibili?
Le risorse disponibili per ciascuna annualità sono ripartite tra le Regioni secondo i criteri stabiliti dalle ordinanze, all’articolo 3, che richiama l’allegato 2 (allegato 3, O.C.D.P.C. 780/2021): tali criteri rispondono all’obiettivo primario della riduzione del rischio di perdita di vite umane. Per questo motivo, le risorse sono distribuite in base alle condizioni di rischio sismico dei Comuni con pericolosità sismica di base caratterizzata da “ag” maggiore o uguale a 0,125g, come meglio specificato nella faq G2.1 (Comuni ammessi ai benefici delle ordinanze). La ripartizione è effettuata a partire dall’indice di rischio sismico annuo atteso, calcolato a partire dalle valutazioni di rischio effettuate dal Dipartimento di protezione civile e dai suoi Centri di competenza, opportunamente mediate tra loro secondo la procedura descritta nelle ordinanze stesse (allegato 2). L’indice di rischio è dato dalla combinazione di due indici, uno funzione della popolazione coinvolta in crolli Pc, l’altro del rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Il criterio di combinazione di questi due indici è stato meglio specificato nell’allegato 2 alla seconda ordinanza (4007/2012), rispetto alla prima ordinanza (3907/2010), rimanendo poi invariato nelle ordinanze successive alla seconda.
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 4007/2012 e seguenti*
Articolo 3, comma 1
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
Allegato 2: ripartizione delle risorse
- Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all’accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.
- Si determinata per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno “ag” per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
- Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
- si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l’indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. La stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.
- Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell’incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.
- I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0,231 per Pcp, ottenendo l’indice finale.
- Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell’indice medio normalizzato e l’entità del contributo complessivo disponibile.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 3, comma 2
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce tra le Regioni, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base dell’“indice medio di rischio sismico” elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 3, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
G3.2 - È possibile utilizzare una quota parte dei fondi per la copertura delle spese di gestione delle ordinanze?
Le ordinanze che disciplinano i fondi di ciascuna annualità hanno previsto per Regioni ed enti locali la possibilità di utilizzare fino al 2% della quota assegnata (1% per l’annualità 2010) per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche (o con l’ausilio di specifiche professionalità, come previsto a partire dall’ordinanza 293/2015), delle procedure connesse alla concessione dei contributi. Le risorse individuate devono essere finalizzate, esclusivamente, alla copertura dei suddetti oneri, così come specificati nelle ordinanze.
L’O.C.D.P.C. 780/2021, che disciplina i fondi delle annualità dal 2019 al 2021, prevede che tali risorse possano essere utilizzate anche per la valutazione dell’efficienza operativa (articolo 14, comma 2) e, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010
Articolo 2, comma 6
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all'1% della quota assegnata.
O.P.C.M. 4007/2012
Articolo 2, comma 6
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.
O.C.D.P.C. 293/2015, 344/2016 e 532/2018
Articolo 2, comma 7
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo.
O.C.D.P.C. 293/2015 e 344/2016
Articolo 2, comma 7
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 2, comma 6
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli Enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei comuni previste dalla presente ordinanza.
Articolo 2, comma 7
Le Regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell’allegato 7, da eseguire ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, per la determinazione, tra l’altro, dei rapporti capacità/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, come definiti nel successivo articolo 17, comma 2. I parametri di costo per le verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati ai sensi dell’allegato 2, lettera a), dell’OPCM 8 luglio 2004, n. 3362, e incrementati del 25%.
Articolo 2, comma 10
Le Regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6 anche alla valutazione dell’efficienza operativa di cui all’articolo 14, comma 2.
G4.1 - Quali sono le tempistiche e le comunicazioni al Dipartimento della protezione civile che la Regione deve rispettare nell’attuazione del piano nazionale?
La gestione dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) è in capo alle Regioni, che, sentiti gli enti locali interessati, predispongono specifici programmi per la realizzazione degli stessi, in particolare di quelli previsti alla lettera b) di cui all’articolo 2, comma 1. Tali programmi devono essere definiti dalle regioni entro un tempo variabile a seconda dell’ordinanza, di 60 gg. (O.P.C.M. 3907/2010 fino a O.C.D.P.C. 52/2013), 120 gg. (O.C.D.P.C. 171/2014) o 150gg. (O.C.D.P.C. 293/2015 e seguenti), e trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Inoltre, le Regioni devono individuare la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati e darne comunicazione al Dipartimento della protezione civile entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse di ciascuna annualità di finanziamento. Devono inoltre pubblicare le graduatorie delle richieste per gli interventi su edifici privati entro un tempo variabile a seconda dell’ordinanza: 60 gg. per l’O.P.C.M. 3907/2010, 240 gg. per l’O.P.C.M. 4007/2012 e l’O.C.D.P.C. 52/2013 e 360 gg. per tutte le altre.
Annualmente le Regioni devono comunicare, per ciascuna annualità, l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate con i relativi interventi effettuati. Qualora sopraggiungano imprevisti o impedimenti al rispetto di tali scadenze, la Regione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
L’O.C.D.P.C. 780/2021 prevede che le Regioni trasmettano formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all’avvenuto impegno e all’utilizzazione delle risorse, anche attraverso strumenti informatici (lettera b).
Riferimenti normativi
O.P.C.M. 3907/2010, 4007/2012 e O.C.D.P.C. 52/2013
Articolo 3, comma 3
Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
Articolo 3, comma 5
Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Articolo 15
I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. […]
O.P.C.M. 3907/2010
Articolo 14, comma 6
La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: […].
O.P.C.M. 4007/2012 e O.C.D.P.C. 52/2013
Articolo 14, comma 6
La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: […].
O.C.D.P.C. 171/2014, 293/2015 e seguenti
Articolo 14, comma 6
La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: […].
O.C.D.P.C. 293/2015, 344/2016 e 532/2018
Articolo 3, comma 3
Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento della risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
Articolo 3, comma 5
Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Articolo 15
I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. […]
O.C.D.P.C. 293/2015 e seguenti
Articolo 3, comma 3
Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
Articolo 3, comma 5
Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Articolo 15
I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. […]
O.C.D.P.C. 780/2021
Articolo 18, comma 1
Le Regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all’avvenuto impegno e all’utilizzazione delle risorse relative alla presente ordinanza secondo i modelli riportati nell’allegato 6. Nei rendiconti viene specificato altresì l’utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 19, commi 5 e 6.
Articolo 18, comma 2
La rendicontazione di cui al comma 1, per le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile.