Assistenza e accoglienza Ucraina

On line le informazioni per coloro che, in seguito all’emergenza guerra in Ucraina, usufruiscono dell’assistenza pubblica in Italia

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In questa pagina sono disponibili informazioni dettagliate sulle opportunità disponibili per coloro che, in seguito all’emergenza guerra in Ucraina, usufruiscono dell’assistenza pubblica in Italia. Il 2025 rappresenta un anno di transizione, con scadenze e modifiche importanti alle misure di supporto attualmente in vigore. Le seguenti domande e risposte spiegano le principali novità relative all’assistenza abitativa, ai contributi economici e ai diritti sanitari per i cittadini provenienti dall’Ucraina che si trovano nel nostro Paese. In particolare, le informazioni sono utili per comprendere come evolveranno le forme di accoglienza oggi assicurate in strutture messe a disposizione dalle autorità italiane e le possibilità di ricevere, in alternativa, un contributo per l’uscita dalle stesse strutture. le informazioni sono utili anche per capire i tempi e i modi con i quali cesseranno alcune forme di sostegno economico straordinario e l'assistenza si allineerà alle forme ordinarie oggi previste dalle leggi italiane.
Inoltre, sono indicate le principali scadenze da rispettare, le modalità per presentare le domande e le risorse a cui poter accedere nell’ambito del sistema di accoglienza italiano. 
È importante leggere con attenzione ogni punto per capire come comportarsi nel corso dell’anno 2025, a partire dalla ricognizione delle esigenze di assistenza per chi è oggi ospitato in strutture pubbliche e che dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio. 

Per leggere i contenuti in ucraino vai al seguente link Питання та відповіді

Entro il 15 gennaio 2025, l’ente del terzo settore o la struttura alberghiera che ti ospita fa una ricognizione, per conto del Dipartimento della Protezione Civile, riguardo alle eventuali esigenze di assistenza delle persone presenti nella struttura. Raccolte le diverse necessità si valuterà come riorganizzare l’accoglienza diffusa e le altre forme di accoglienza, dopo il 31 gennaio 2025. A partire dal 1° febbraio non è quindi certo che tu possa restare nello stesso luogo.

Nel modulo che sei chiamato a compilare in fase di ricognizione puoi dichiarare di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica fino al 30 giugno 2025. 

Se avrai ancora bisogno di un alloggio e di ulteriore assistenza pubblica, potrai doverti trasferire. L'accoglienza sarà garantita in tutto il Paese fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, dal 1° febbraio 2025, la soluzione offerta potrebbe trovarsi in un'altra Regione o località rispetto a quella in cui sei stato ospitato fino al 31 gennaio.
 

Se non hai più esigenza dell’assistenza pubblica, puoi presentare domanda per il “contributo straordinario per l’uscita” concesso una tantum, cioè erogato in una unica soluzione dal Dipartimento della Protezione Civile. Per accedere al contributo dovrai lasciare la struttura in cui ti trovi entro il 31 gennaio 2025.

No, il "contributo straordinario per l’uscita" può essere concesso una sola volta.

Il "contributo straordinario per l'uscita" è di 250 euro a persona. Tuttavia, se il nucleo familiare è composto da più di tre persone, ci sarà una riduzione del 20%. Se il nucleo supera le cinque persone, la riduzione sarà del 30%. Inoltre, l'importo totale per nucleo familiare non può superare i 1.200 euro.

Puoi richiedere il contributo straordinario per l'uscita, per te e per i componenti della tua famiglia, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito internet www.protezionecivile.gov.it a partire dalla seconda metà di gennaio 2025.

Puoi richiedere il “contributo straordinario per l’uscita” entro il 31 gennaio 2025.

Sì, puoi presentare domanda per il contributo di sostentamento, se, entro 31 gennaio 2025, ti è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea e se non hai già beneficiato del contributo.

Hai bisogno del tuo codice fiscale. Lo trovi sulla ricevuta che ti ha rilasciato la Questura quando hai presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea oppure sul permesso di soggiorno per protezione temporanea. Se non hai ricevuto il Codice Fiscale o hai smarrito la tua ricevuta rivolgiti alla Questura. Ti occorreranno, inoltre, una email e un cellulare. Se non hai una email o un cellulare puoi inserire quelli di un familiare o di un amico. L’importante è che siano monitorati per leggere le comunicazioni che ti riguardano.

Puoi richiedere il contributo di sostentamento entro il 20 febbraio 2025. Le domande di contributo presentate oltre questo termine non saranno accettate.

Se presenti domanda per il contributo di sostentamento nel 2025, puoi richiedere le seconde e terze mensilità entro il 20 aprile 2025. Puoi fare richiesta in piattaforma per le quote successive solo dopo aver riscosso quella precedente.

Per avere diritto al contributo devi aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura - Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi entro il 31 gennaio 2025. 

Per ottenere una quota mensile del contributo devi essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Sulla base di questo requisito, puoi richiedere tre quote mensili a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

Devi presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura - Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi. Riceverai così il tuo Codice Fiscale con il quale potrai accedere alla piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile e richiedere il contributo. 

Il contributo di sostentamento è di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minore di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Ad esempio, il genitore di un minore di 18 anni potrà ricevere un contributo pari a 450 euro al mese. 

No, il contributo non è previsto per gli affidatari o i tutori dei minori stranieri non accompagnati, anche nel caso abbiano diritto alla protezione temporanea. L'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 898/2022 prevede, infatti, l'applicazione di una soluzione maggiormente favorevole per la tutela dei minori interessati. In particolare, nell’ambito delle misure assistenziali il Commissario delegato per i minori non accompagnati riconosce il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina nelle strutture autorizzate o accreditate e che sostengono gli oneri relativi all'affidamento familiare dei minori. Per accedere ai benefici previsti, il tutore legale e l'affidatario dovranno quindi rivolgersi al Comune in cui si trovano. 

Sì. Per presentare richiesta devi essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Le tue dichiarazioni saranno verificate. Se dichiari il falso il contributo verrà revocato e, se lo hai già percepito, dovrai restituirlo. La falsa dichiarazione è un illecito e sarai denunciato alle autorità. Se ti accorgi di aver perso i requisiti per aver diritto al contributo che hai chiesto puoi revocarlo prima che venga erogato, comunicandolo via email. In questo modo eviterai i controlli e le relative conseguenze. 

Se i dati della scheda anagrafica presenti in piattaforma non sono i tuoi, contengono errori o sono incompleti non procedere con la compilazione della richiesta, ma rivolgiti alla Questura dove hai fatto domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e chiedi che vengano corretti. 

Se hai dubbi scrivi al Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile. 

I dati dei minori fino ai 14 anni dovrebbero essere già presenti nella tua scheda anagrafica. Se non risultano o se sono errati devi tornare in Questura per le modifiche necessarie. I dati di minori tra i 14 e i 18 anni non dovrebbero invece essere collegati alla tua scheda anagrafica. Per questo motivo, per attestare la tua condizione di genitore, dovrai allegare alla richiesta di contributo il certificato di ricongiungimento rilasciato dalla Questura (si tratta di un’attestazione che collega il permesso di soggiorno per protezione temporanea del minore con quello del genitore: clicca qui per visualizzare il facsimile dell'attestazione). Se ancora non hai il certificato, procedi comunque con la richiesta per te e per eventuali altri figli già presenti. Potrai comunque integrare la richiesta via email dopo essere tornato in Questura con tuo figlio e aver ottenuto il certificato. 

Se durante la compilazione incontri un problema di natura tecnica puoi rivolgerti al Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile tramite modulo online. Sarai ricontattato al più presto per gestire e risolvere la tua segnalazione. 

Se sei genitore di minore di età inferiore ai 14 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli dovrebbero essere già presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso devi solo compilare la richiesta. 

Se sei genitore di minore di età compresa tra 14 e 18 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli non dovrebbero essere presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso, per attestare la tua condizione di genitore e ottenere l’integrazione al contributo per il minore, devi avere un certificato di ricongiungimento rilasciato dalla Questura (si tratta di un’attestazione che collega il permesso di soggiorno per protezione temporanea del minore con quello del genitore: clicca qui per visualizzare il facsimile dell'attestazione). Se lo hai già, puoi caricarlo in piattaforma al momento della domanda di contributo. Se hai già fatto domanda di contributo per te e tuo figlio, caricando sulla piattaforma o inviando via email il certificato di ricongiungimento, non è necessario caricarlo o inviarlo di nuovo nel momento in cui richiedi le quote successive. 

Riceverai un sms di Poste Italiane e/o una email dal Dipartimento della Protezione Civile, ai contatti (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) che hai indicato durante la compilazione della domanda. Dopo sette giorni, dalla ricezione dell'sms e/o della email sull'accoglimento della domanda, recati presso un Ufficio Postale per verificare la disponibilità del pagamento. Di norma se richiedi il contributo fino al giorno 20 del mese, potrai riceverlo nei pagamenti che saranno effettuati il mese successivo. In ogni caso, ricordati che per ritirare il contributo presso l'Ufficio Postale hai due mesi di tempo dalla data di accettazione della domanda.

Puoi ritirare il contributo, in contanti, presso qualsiasi sportello postale. Ricorda di portare con te: il documento di identità con cui hai presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea; la ricevuta della domanda rilasciata dalla Questura, dove è indicato il tuo Codice Fiscale, oppure il permesso di soggiorno per protezione temporanea.

No. Devi ritirare il tuo contributo personalmente. 

Da quando vieni informato dell’accoglimento della domanda ricevendo l’sms di Poste Italiane e/o la email dal Dipartimento della Protezione Civile ai contatti (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) che hai indicato durante la compilazione della domanda stessa, hai due mesi di tempo per ritirare il contributo. Se non lo riscuoti entro tale termine, sarà revocato.

Non è più possibile restituire la somma non spettante tramite bollettino postale. È in corso di definizione la nuova procedura che sarà resa nota nei prossimi mesi. In alternativa, è possibile procedere alla restituzione tramite bonifico bancario internazionale (scarica le coordinate), specificando la seguente causale: "Restituzione al Dipartimento della protezione civile per emergenza Ucraina". Dall’importo da restituire va sottratto il costo dell’operazione. 

È necessario che tu provveda a far fare una traslitterazione ufficiale del tuo documento di identità dal cirillico all'alfabeto latino. A tal fine puoi rivolgerti alle rappresentanze ucraine presenti in Italia (a Roma, Milano, Napoli). 
Nonostante il Dipartimento della Protezione Civile abbia fatto richiesta ai consolati di poter procedere alla traslitterazione anche a distanza (via email) questa soluzione non è stata accolta dalle autorità ucraine. Dovrai quindi recarti presso uno dei consolati presenti in Italia. Verifica se è necessario fissare un appuntamento prima di andare presso la rappresentanza consolare. 
In alternativa puoi rivolgerti a un interprete e poi far certificare (asseverare) la traslitterazione del tuo documento presso la Cancelleria di qualsiasi Tribunale. 

Se sei titolare di protezione temporanea ti è stato quindi rilasciato il codice fiscale puoi usufruire delle prestazioni sanitarie pubbliche. Per avere maggiori informazioni su come iscriverti al Servizio sanitario nazionale puoi rivolgerti alla Asl – Azienda sanitaria locale più vicina al tuo domicilio.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno continuerà a garantire, in via ordinaria, le misure finora adottate in materia di minori stranieri non accompagnati fino al 31 dicembre 2025.