Terremoto Centro Italia: contributo di autonoma sistemazione (chiarimenti ocdpc n. 614 del 12 novembre 2019)

I chiarimenti all'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 614 del 12 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre 2019.

In prima battuta il termine è, a pena di decadenza dal contributo, quello di 120 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, al fine di consentire ai comuni di adeguare i contributi e i propri elenchi.

Successivamente la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ovvero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 nel momento in cui sorge il diritto.

In ogni caso particolari situazioni possono essere valutate dall'amministrazione comunale, anche in considerazione dell'obbligo di ciascun beneficiario di comunicare eventuali cambiamenti anagrafici che possano incidere sul riconoscimento del contributo.

Il termine di 120 giorni è stato prorogato di 60 giorni dall'ordinanza n. 650 del 16 marzo 2020; a seguito di detta disposizione il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n.614/2019.

Si, occorre possedere comunque i benefici fissati nell'ordinanza 388/2016, a cui si aggiungono gli ulteriori requisiti fissati dall'ordinanza n. 614/2019.
In tale ottica il CAS spetta ai nuclei familiari che avevano fissato la dimora stabile, abituale e continuativa presso l'unità immobiliare danneggiata o crollata a seguito del sisma. 
Se non abitavano presso tale immobile o se l'immobile era in costruzione al momento del sisma non spetta il contributo per l'autonoma sistemazione, atteso che in conseguenza del danneggiamento dell'edificio i soggetti non hanno perduto la sistemazione alloggiativa. 

Fermo restando che spetta al comune la verifica della conformità alle disposizioni urbanistiche di tale costruzione, il CAS spetta in ragione del fatto che il soggetto ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, fatte salve eventuali cause di decadenza, previste nell’ordinanza n.614/2019.

Come chiarito in precedenza, si ribadisce che se i soggetti abitavano in virtù di rapporto di parentela e in assenza di contratto di comodato gratuito, presso un'abitazione oggetto di sgombero a causa del sisma, ai fini del riconoscimento del CAS devono dimostrare tale situazione di fatto. Spetta in ogni caso al comune la verifica della sussistenza di tali condizioni di fatto.

No, in base all’OCDPC n. 614/2019 non può essergli riconosciuto il CAS in quanto ha trasferito il domicilio presso un comune sito fuori dalla regione di provenienza.

Cosa si intende per “aver provveduto o essere nei termini per provvedere”, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione (requisito articolo 1 comma 1 lett. A dell’OCDPC 614/2019)?

La norma mira ad escludere dal riconoscimento del CAS coloro che ai sensi del decreto-legge 189/2016 non provvedano rapidamente all'esecuzione dei lavori di immediata riparazione, ovvero non presentino la domanda per accedere ai fondi per la ricostruzione.
Pertanto la lettera a) fa riferimento a tutti i soggetti che debbano attivarsi in quanto proprietari ovvero, titolari di diritti reali di godimento ai sensi del codice civile, che sono in base al decreto-legge legittimati a presentare la domanda o ad effettuare i lavori di immediata riparazione.

No, non perde il CAS, perché destinatari della disposizione sono i proprietari a pieno titolo, in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo familiare che abitava presso l'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici, presso tali altri abitazioni.

Ai fini del contributo per l'acquisto occorre il contratto preliminare o definitivo di compravendita stipulato da uno dei componenti il nucleo familiare, che occupava l'edificio danneggiato dall'evento sismico, ovvero un titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico, finalizzato a realizzare una unità immobiliare.

Il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile deve essere stipulato entro 12 mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 19 novembre 2019, dell'ordinanza.

No, spetta esclusivamente per le compravendite successive alla data di pubblicazione dell'ordinanza e per i successivi 12 mesi, quindi fino al 18 novembre 2020.

No, è sufficiente un contratto preliminare, ovvero aver comunque provveduto a richiedere il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

I cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma determinano il venir meno del diritto al CAS.
A titolo esemplificativo: nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento del domicilio fuori dal territorio regionale, determinano il venir meno del contributo.
Anche nell'ipotesi di separazione tra coniugi, anche di fatto, con lo spostamento di uno dei due presso altro domicilio, con la conseguente intenzione di non far rientro nell'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici o di quella ricostruita o da ricostruire in conseguenza dell'evento calamitoso, comporta la perdita del beneficio.

Si, a seguito della conclusione dell'anno scolastico non può più essere utilizzata la struttura ricettiva e si è nuovamente nei termini per la presentazione della domanda per il CAS.

La rimodulazione del CAS decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019. Il comune decorsi i 120 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed eventualmente chiede la restituzione delle somme. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione. 

La rimodulazione del CAS viene effettuta dal Comune, decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019. Infatti il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato di 60 giorni dall'ordinanza n. 650 del 16 marzo 2020.

Il comune decorso detto termine di 180 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti definiti dall'ordinanza 614 ed alla eventuale rimodulazione.

Qualora nel corso del procedimeno di verifica emerga la mancanza o la perdita dei requisiti già fissati dall'ordinanza 388/2016, il comune revoca o ridetermina il contributo a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno, chiedendo eventualmente la restituzione delle somme indebitamente percepite. 

No, perde il diritto nel caso in cui l’immobile libero sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante.
L'indicazione di non possedere un immobile libero al cui interno stabilirsi va dichiarato nella domanda (vedi articolo 1, comma 1 lettera c). 
I comuni provvedono a verificare il venir meno del possesso e chiedono la restituzione di quanto eventualmente illegittimamente percepito. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione.

I 12 mesi si computano a ritroso dalla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 dell’ordinanza n. 614/2019.

L'autocertificazione del proprietario relativa all'impegno assunto in sede di presentazione del contributo per la ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere, può essere presentata dopo l’istanza di CAS? Esiste un modello di autocertificazione del proprietario?

L'autocertificazione, che è una dichiarazione in forma libera, rispetto a cui non è stato fissato alcun modello, deve essere consegnata contestualmente, salvo che non sussistano particolari impedimenti valutati dal Comune.

No, i contributi fissati nell’ordinanza 614 sono alternativi.

Premesso che, come per il CAS, deve essere dimostrata la condizione di comodatario a titolo gratuito in forza di un contratto non scritto, le ordinanze in merito non impongono la forma scritta ma attribuiscono ai comuni l’onere di verificare la veridicità delle affermazioni poste nelle domande utilizzando ogni forma di verifica in possesso dei comuni stessi.

Sì.

Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

Ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, spetta al Comune stabilire se rientri nei casi particolari in cui possa rimanere in albergo. Differentemente deve ritenersi una situazione di disagio sociale che il Comune deve affrontare in via ordinaria. 

Per idoneità all’uso, come chiarito dalla medesima norma, si intende la rispondenza “ai parametri di assegnazione delle SAE, in relazione ai componenti” o in altri termini al numero dei mq in relazione alle persone.

L’Ocdpc 614 non introduce l’obbligo, che non sussisteva neanche in base alla previgente disciplina, per il proprietario di una struttura di questo tipo a spostare il domicilio presso la stessa. Pertanto non perde il diritto al CAS.

La disciplina emergenziale di riferimento non reca alcuna disposizione in merito ai requisiti di accesso, che sono rimessi in capo all’ente locale procedente.

Si, se presenta le relative dichiarazioni spetta anche in questo caso.

La propria fonte di reddito deve evidentemente essere intesa quale unico mezzo di sostentamento del nucleo, di talché non ricorre l’ipotesi in rassegna quando nel nucleo familiare sono presenti più fonti di reddito.

Si, in quanto la disposizione non opera alcuna distinzione.

Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, OCDPC 614/2019 i comuni dispongono anche in deroga al comma 5 la revisione delle forme di assistenza per dette categorie di persone. 

No, in tali ipotesi d’intesa con il comune si stabilisce in ciascuna fattispecie la modalità per garantire l’assistenza alloggiativa. 

Fatto salvo quanto riportato nella FAQ n. 32, Per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione.

All’articolo 1, comma 3, OCDPC 614/2019 il termine di dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “B” e “C”, e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “E”, non coincide con il termine previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario: quale prevale?

Si applica il termine previsto dalle sopravvenute ordinanze del Commissario straordinario.

Posso proseguire ad usufruire del CAS se non presento la domanda per il contributo per il ripristino dell'immobile ai sensi del decreto - legge 189/2016 perché usufruisco degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui all'art. 4 ter del decreto legge 34/2020?

Si, posso proseguire ad usufruire del CAS. L'art. 4 ter del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede che gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus - nella misura ivi prevista - sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati ad uso abitativo sostenute entro il 31 dicembre 2020.​

No, il termine è ordinatorio e non perentorio, ed è quindi possibile presentare la dichiarazione anche in un momento successivo al 15 gennaio ove sussistano motivate ragioni che abbiano impedito il rispetto del termine. Ed infatti l'incombenza in rassegna è principalmente preordinata al monitoraggio, da parte degli Uffici comunali, della situazione alloggiativa degli aventi bisogno. Permane in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause di decadenza dal CAS nel momento in cui le stesse si verificano.